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Affiliata a: F.I.S.S. (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica) - E.F.S. (European Federation of Sexology) - W.A.S. (World Association for Sexual Health)
Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata
A.I.S.P.A.

Presidente dr. Roberto Bernorio 
Presidente onorario prof. Willy Pasini 

Il reato di atti persecutori (stalking) tra mail e social network

 

IL REATO DI ATTI PERSECUTORI (STALKING) TRA MAIL E SOCIAL NETWORK

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FATTO

Con condotte reiterate e quotidiane, consistenti in deliranti dichiarazioni amorose e minacce,  l’imputato molestava la ex moglie , in particolare inviandole numerosi messaggi sms, decine di messaggi di posta elettronica e lettere consegnate a casa o sul luogo di lavoro, in modo da cagionarle un grave e perdurante stato d’ansia e di paura tale da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità.

 

LA SENTENZA

L’imputato viene assolto in primo grado in relazione al delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen. (delitto di atti persecutori, comunemente conosciuto come “stalking”) perché “il fatto non sussiste” in quanto, a parere del giudice, la condotta avrebbe dovuto coincidere con quella di “molestia” di cui all’art. 660 cod.pen. e quindi gli atti molesti richiesti dalla norma relativa allo stalking avrebbero dovuto essere necessariamente commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico o tramite telefono. Da ciò deriverebbe quindi, sempre secondo il giudizio di primo grado, l’esclusione della rilevanza penale dell’invio di messaggi epistolari o inviati con posta elettronica, e ciò stante l’impossibilità di interpretazione estensiva del dettato normativo.

Con sentenza n.12528/2016, in seguito, la Suprema Corte ribalta la decisione, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale ed abbracciando la tesi per cui i comportamenti dell’imputato, nella misura in cui sono reiterati e producono uno stato di ansia e stress nella vittima, integrano senz’altro il reato di stalking.

 

COMMENTO

Non vi è dubbio che la condotta che va ad integrare il delitto di stalking possa essere rappresentata da molestie –oltre che da minacce- ; tali molestie però non debbono necessariamente assumere le forme di episodi inquadrabili nella contravvenzione prevista nell’articolo 660 (“molestia o disturbo alle persone”), che è l’unico che ne definisce i contorni ai fini della punibilità.

Nel caso degli atti persecutori, siamo di fronte ad un ben più grave reato, che protegge la “libertà individuale” della vittima e che quindi ha una struttura assolutamente diversa rispetto al citato reato di molestie, e di conseguenza lo stesso si verifica ogniqualvolta ci si trovi al cospetto di atti che consistono in minacce o molestie anche non preventivamente definibili, purchè siano tali da assumere una gravità idonea a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un congiunto ovvero ancora da costringere la stessa a modificare le proprie abitudini di vita.

Dall’introduzione del delitto di stalking ad oggi sono state emanate diverse importanti sentenze che hanno portato all’evoluzione del fenomeno in questione. Oltre a soffermarci sulla constatazione che la giurisprudenza di leggitimità ha individuato, come visto, che i comportamenti persecutori possono essere posti in essere, oltre che con telefonate o in presenza dell’offeso, con sms o mail, va considerato che sempre più frequentemente, con l’odierna evoluzione dei social networks, tali comportamenti vengono effettuati tramite l’utilizzo improprio dell’invasività di tali strumenti e delle nuove tecnologie.

Capita di frequente che sui Social vengano creati profili falsi, al preciso scopo di molestare la propria vittima, attraverso l’invio di messaggi privati o video.

Si è sostenuto, ad esempio, che possa configurare la fattispecie di stalking anche la pubblicazione  in un social network di un video ritraente un rapporto sessuale tra la vittima e l’autore; ancora, la Cassazione ha statuito che anche l’invio di messaggi  (anche su Facebook) in cui si minaccia l’ex di diffondere o inviare al nuovo fidanzato video privati a contenuto sessuale che la vedono protagonista è una condotta idonea a integrare la fattispecie di atti persecutori.

Ancora, può integrare il reato in esame e non quello meno grave di diffamazione il comportamento di chi insulta e invia messaggi minatori su Facebook, se è tale da provocare uno stato di ansia e paura nei destinatari ( nel caso di specie la Suprema Corte aveva statuito sulla condotta in un uomo nei confronti degli ex suoceri).

Tali ampliamenti, possibili perché la fattispecie di reato si è visto non essere sufficientemente tassativa, rendono a volte difficoltoso delineare i confini tra gli atti persecutori e le altre figure di reato, dato che anche comportamenti che si possono definire “neutri”, se posti in atto in particolari situazioni e con un certo grado di reiterazione, possono integrare il delitto in questione.

avv. Anna Prandina