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Affiliata a: F.I.S.S. (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica) - E.F.S. (European Federation of Sexology) - W.A.S. (World Association for Sexual Health)
Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata
A.I.S.P.A.

Presidente dr. Roberto Bernorio 
Presidente onorario prof. Willy Pasini 

MORIRE PER «PIACERE»: quando il sesso (estremo) finisce in tragedia

 

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MORIRE PER «PIACERE»: QUANDO IL SESSO (ESTREMO) FINISCE IN TRAGEDIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FATTO

Dopo aver consumato alcol e hashish, l’imputato e due giovani donne si ritrovano in un luogo appartato per praticare, di comune accordo, giochi erotici a base sadomaso, tra cui il c.d. bondage, tecnica di costrizione fisica mediante legatura. Pochi istanti dopo l’avvio della pratica, il tragico epilogo: una delle due donne, colpita da un malore, perde i sensi e si accascia al suolo, mettendo in tensione, con il peso del proprio corpo, le corde che la legano all’amica. In conseguenza di ciò, entrambe le ragazze entrano in difficoltà respiratoria e, nonostante l’intervento dell’uomo, una delle due muore.

LA SENTENZA

L’imputato viene condannato in primo grado per omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento. Avverso la sentenza, confermata in sede d’appello, ricorrono per cassazione il PM e la madre della vittima, insistendo per la riqualificazione del fatto nel più grave delitto di omicidio preterintenzionale.

Con la sentenza n. 44986/2016 la Suprema Corte rigetta i ricorsi escludendo che nel caso di morte di un soggetto in seguito a pratiche di bondage sia ravvisabile il delitto di omicidio preterintenzionale, dal momento che, trattandosi di attività diretta a procurare non sofferenze, ma, in ipotesi, un «piacere», difetta il dolo di lesioni o di percosse, da cui deve derivare l’evento infausto.

COMMENTO

Il sesso, si sa, è libero.

La libertà sessuale rappresenta, infatti, una delle manifestazioni della personalità umana, rientrante - sia pur implicitamente - tra i diritti che la nostra Costituzione riconosce e garantisce come inviolabili.

Ne discende che, se - e finché - il partner è consenziente, anche le pratiche sessuali più estreme (quali il bondage, che in inglese significa «schiavitù») sono lecite, purché siano caratterizzate «da un reciproco scambio di consensi informati, liberi e revocabili e a condizione che i soggetti interessati non si trovino in situazioni patologiche, la cui presenza finirebbe con il neutralizzare il consenso, rendendolo privo di effetti giuridici per carenza della piena capacità di intendere e di volere».

Ciò non toglie che alcune pratiche erotiche possano risultare particolarmente pericolose, tanto da esporre i partecipanti a rischi anche gravi per la propria salute e incolumità, specie laddove il gioco erotico venga intrapreso senza una sufficiente conoscenza delle sue tecniche e/o senza le opportune cautele.

Cosa accade, quindi, se durante un gioco erotico pericoloso qualcosa va storto? In quali responsabilità può incorrere il partner «dominatore»?

Quanto al bondage (tecnica che si basa sulla limitazione delle capacità di movimento e sull’inibizione delle capacità sensoriali del partner attraverso corde, catene, corsetti e bavagli), la Corte di Cassazione ha chiarito che l’evidente finalità di procurare piacere al partner «sottomesso» e l’assenza della volontà di procurargli sofferenze escludono recisamente la riconducibilità di detta pratica al concetto di «attività violenta», inquadrabile nei delitti di percosse o lesioni (reati che in caso di morte costituiscono, secondo quanto previsto dall’art. 584 c.p., il presupposto stesso dell’omicidio preterintenzionale).

Secondo la Corte, nel caso in esame l’imputato è stato quindi correttamente condannato per il (meno grave) reato di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento (c.d. «colpa cosciente»): egli, infatti, pur avendo previsto come possibile la morte della propria compagna di giochi, ha agito nella sicura convinzione di poterla evitare, confidando (sia pur erroneamente) nelle proprie abilità. Tra le righe della sentenza si legge invero che l’uomo, il quale aveva frequentato corsi di sadomasochismo, si era preoccupato di «bloccare» il nodo della corda posta attorno al collo della ragazza, al fine di impedirne lo strangolamento. Accortezza che, però, non rappresentava una garanzia assoluta rispetto all’eventualità dell’asfissia.

Va sempre ricordato, quindi, che il bondage è un «gioco» davvero pericoloso: esso, al pari delle altre pratiche sessuali estreme nelle quali dolore fisico e piacere sessuale si fondono, porta con sé enormi rischi per la vita stessa dei partecipanti e richiede un certo grado di abilità. Per tale ragione, dev’essere praticato da persone particolarmente esperte  e, sempre, con le dovute precauzioni.

avv. Anna Prandina