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Affiliata a: F.I.S.S. (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica) - E.F.S. (European Federation of Sexology) - W.A.S. (World Association for Sexual Health)
Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata
A.I.S.P.A.

Presidente dr. Roberto Bernorio 
Presidente onorario prof. Willy Pasini 

Statuto sociale e finalita' e scopi della A.I.S.P.A.


A.I.S.P.A. - Associazione Italiana di Sessuologia e Psicologia Applicata

 

Associazione scientifico culturale e professionale

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita l'associazione denominata

"Associazione Italiana di Sessuologia e Psicologia Applicata"

detta anche

"A.I.S.P.A."

con sede in Milano, via Cartesio n.2.

 

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione ha lo scopo di associare tutti i professionisti che, pur provenendo da aree formative di varia natura (Medici, Psicologi, Sociologi, Giornalisti, Pedagogisti, Insegnanti, Eclesiasti, Personale sanitario di vario grado, o comunque cultori della materia), si interessano dei problemi sociali ed individuali della Sessualità, della Psicologia Applicata nelle sue varie espressioni normali e patologiche, e degli aspetti curativi delle disfunzioni e deviazioni che si manifestano nell'essere umano.
 

2. Stimolare la cultura sessuologica e della psicologia applicata nelle componenti mediche e psicologiche, paramediche e consultoriali, affinché sia possibile rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche di ogni fascia di utenza.

 

3. Dare un impulso ad una diversa cultura della sessualità  affinché  non sia più espressione di uno specifico aspetto della personalità umana, ma dell'intero individuo.

 

4. Promuovere lo studio della sessualita' e della psicologia applicata umana:

 

a)      quale conoscenza del benessere psicofisico dell'individuo, nel rispetto del suo essere sessuato e delle sue esigenze individuali e relazionali;

 

b)      nei suoi aspetti antropologici, medici, psicologici, sociali, clinici, e culturali, dando impulso alla ricerca e allo sviluppo delle terapie attualmente utilizzate.

 

5. Promuovere l'associazionismo indirizzato alla condivisione degli obiettivi, tutela dei soci, attenzione ai codici deontologici della professione.

 

6. Promuovere il riconoscimento della figura professionale del Sessuologo quale professionista interdisciplinare che si interessa del riconoscimento e della terapia delle disfunzioni sessuali a base psichica.

 

7. Redigere e gestire l'elenco dei professionisti che esercitano e/o eserciteranno la professione di Sessuologo.

 

8. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

 

Art. 3 -Scopi sociali

 

 

 

L'associazione, per raggiungere i suoi scopi scientifici e clinici, si prefigge i seguenti obiettivi:

 

-                     Dar vita ad un Istituto Scientifico e Clinico per gli Studi Interdisciplinari di Sessuologia, Counseling e della Psicologia Applicata.

 

-                     Curare la formazione di docenti e clinici nell'ambito della Scienza Sessuologica e della Psicologia Applicata.

 

-                     Istituire corsi di studio, formazione, specializzazione e supervisione, indirizzati ai professionisti soci e non, con lo scopo di ampliare e specializzare le conoscenze e le capacità d'intervento nell'ambito della Sessuologia del Counseling e della Psicologia Applicata.

 

-                     Istituire in collaborazione con le istituzioni addette (Unità Socio Sanitarie, Distretti Scolastici) corsi di Educazione Sessuale per bambini, adolescenti.

 

-                     Istituire corsi per Esperto in Educazione Sessuale rivolti al personale docente, legale, sanitario e di coloro che possono intervenire come educatori nel campo della sessualità.

 

-                     Organizzare convegni e dibattiti rivolti ai professionisti del settore Socio-Psico-Sanitario; favorire la realizzazione di viaggi di studio in Italia e all'estero per professionisti soci e non, con lo scopo di ampliare e specializzare le conoscenze e le capacità d'intervento nell'ambito della Sessuologia del Counseling e della Psicologia.

 

-                     Favorire la partecipazione dei propri aderenti a congressi e corsi d'aggiornamento allo scopo di garantire loro un'adeguata formazione permanente.

 

-                     Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'attività di tirocinio post lauream e/o di specialità.

 

-                     Partecipare ai concorsi pubblici e privati finalizzati alla realizzazione di progetti che rientrano nei fini associativi a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale.

 

-                     Editare o curare pubblicazioni (riviste, libri, dispense),  sia di tipo cartaceo tradizionale sia elettroniche.

 

-                     Gestire in proprio o in compartecipazione un portale informativo su Internet.

 

-                     Inviare propri rappresentanti a convegni e incontri ed essere rappresentata in ambiti pubblici e privati.

 

-                     Collaborare con altre Organizzazioni di studio scientifico con lo scopo di diffondere un corretto pensiero Sessuologico e Psicologico.

 

-                     Federarsi con altre Associazioni Nazionali ed Internazionali aventi lo stesso interesse sociale e di studio.

 

-                     Realizzare tutte quelle iniziative che il Consiglio Direttivo dell'Associazione riterrà in futuro meritevoli per lo studio e l'ampliamento della Scienza Psicologica e della Sessuologia.

 

 

 

Art. 4 - Soci

 

 

 

Possono presentare domanda di iscrizione all'Associazione tutte le persone fisiche cittadini della comunità Europea residenti sul territorio Italiano, aventi le caratteristiche descritte nell'art. 2.1. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del collegio dei probiviri a suo insindacabile giudizio, può accettare o rifiutare tale domanda di iscrizione.

 

La domanda di iscrizione è presentata al Segretario dell'Associazione. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo. L'iscrizione diviene effettiva al momento del pagamento della quota associativa e ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di iscrizione. Il modello di domanda di iscrizione è approvato dal Consiglio Direttivo.

 

L'Associazione si compone di persone fisiche che possono essere suddivisi in:

  1. soci fondatori: coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione. I soci fondatori hanno diritto di voto e formano nel proprio seno il primo consiglio associativo che durerà in carica per un mandato.
  2. soci effettivi: coloro la cui domanda di iscrizione sia stata accolta secondo le norme fissate dall'articolo 5 e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
  3. soci onorari: coloro ai quali, per motivati meriti nei confronti dell'Associazione o delle sue finalità, è conferito dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, il titolo di Socio Onorario, esente dal pagamento della quota annua.
  4. soci sostenitori: sono considerati soci sostenitori tutte le persone o enti che partecipano alla vita associativa con l'invio di somme di denaro o contributi di varia natura, I soci sostenitori non hanno diritto di voto.
  5. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
    - dimissioni volontarie;
    - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni di        seguito;
    - morte;
    - indegnità deliberata dal comitato.

In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

  1. La morosità e la conseguente esclusione del socio, saranno dichiarate dal Collegio dei probiviri. L'indegnità e la conseguente esclusione di uno o più soci, saranno sancite dall'Assemblea dei soci. L'indegnità del socio potrà essere dichiarata anche in caso di palese e prolungato disinteresse alla vita associativa. Le delibere del Consiglio direttivo e dell'Assemblea che comportino la perdita della qualità di socio per indegnità, dovranno essere motivate dall'organo deliberante.

Art. 5 - Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare l'attività di consulente preventivamente concordata.

 

Art. 6 - Organi

1. Sono Organi dell'Associazione:

 

-                     - l'Assemblea;

 

-                     - il Consiglio Direttivo;

 

-                     - il Presidente e il Vicepresidente;

 

-                     - il Segretario

 

-                     - il Tesoriere

 

-                     - il Collegio dei Revisori dei conti;

 

-                     - il Collegio dei Probiviri.

 

Il Presidente su proposta del Consiglio Direttivo attribuisce le cariche e gli incarichi  sociali e eventuali forme di collaborazione.

 

 

 

Art. 7 - Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente lo deliberi dando mandato al Segretario di effettuare la convocazione.

 

3. Le riunioni convocate, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, fax, E mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

 

-     eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

 

-         eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci

 

-         eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;

 

-         approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

 

-         approvare il bilancio preventivo;

 

-         approvare il bilancio consuntivo;

 

-         approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;

 

-         stabilire l'ammontare della quota d'ingresso e la prima quota associativa annuale; per tutti i soci: la quota associativa annuale.

 

9. Delle risultanze e delle decisioni dell'Assemblea è redatto verbale in forma sintetica. Tale verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere è trasmesso (anche per via informatica) ai soci per conoscenza, entro il mese successivo alla data dell'avvenuta assemblea.

 

 

 

Art. 8 - Consiglio direttivo

 


1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; nomina al suo interno  il Presidente,  il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

 

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni.

 

3. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre fino a sette membri. Il primo mandato sarà affidato esclusivamente a soci fondatori. Esso può cooptare altri 4 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

 

4. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche di dirigente anche in altre associazioni, enti, organizzazioni sindacali, associazioni dei datori di lavoro, associazioni professionali e di categoria, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo stesso. L'autorizzazione non è richiesta negli enti o associazioni che non risultano in concorrenza con la presente Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Segretario su indicazione del Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o telefonica o elettronica (posta, fax, E mail).
7. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al precedente paragrafo 6 alla convocazione entro 8 (otto) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
8. In prima convocazione il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

 

9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente, ed in sua assenza quello espresso dal Vice-Presidente, o, in loro assenza, dal consigliere più anziano.
10. Il Consiglio Direttivo ha il compito di gestire la Associazione, compito che viene qui di seguito riassunto solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, con le precise disposizioni:
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- assumere il personale;
- nominare il Segretario;

 

- nominare il Tesoriere;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel    programma generale approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa, e gli eventuali programmi futuri;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare i collaboratori (soci o non) a tempo parziale per lo svolgimento di incarichi speciali.

 

11. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale in forma sintetica. Tale verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere è trasmesso (anche per via informatica) ai consiglieri per conoscenza entro un mese dalla data di avvenuta riunione ed è approvato nella seduta successiva.

 

12. Ogni membro del Consiglio Direttivo che, senza addurre giustificazione, non avrà partecipato a tre riunioni consecutive, potrà essere considerato dimissionario.

 

13. I membri del Consiglio Direttivo svolgono le loro attività a titolo onorifico. Potranno essere rimborsati le spese connesse con l'attività sociale previa autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo stesso.

 

14. Il Consiglio Direttivo persegue ed attua i fini ed i programmi stabiliti dall'Assemblea e presenta annualmente una relazione sulle attività nonché i bilanci consuntivi e preventivi e gli eventuali programmi futuri.

 

15. Il Consiglio Direttivo fissa annualmente le quote associative in relazione alle attività programmate.

 

 

 

Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri membri.
2. Il Presidente cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 14 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7, comma 9.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di urgenza, con l'assistenza del Segretario assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o in assenza di questi dal membro del Comitato più anziano di età.
6. Il Presidente dopo aver ottenuto l'assenso del Consiglio Direttivo può attribuire incarichi speciali e/o delegare funzioni sue proprie a consiglieri o soci.
7. A garanzia delle finalità e delle intenzioni dei soci fondatori per i primi tre mandati il Presidente dell'Associazione dovrà essere scelto esclusivamente tra gli stessi soci fondatori.

 

 

 

Art. 10 - Vicepresidente

 

 

 

Il Vicepresidente rappresenta l'Associazione in caso di indisponibilità temporanea del Presidente, con poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

 

 

 

Art.11 - Segretario

 

 

 

1. Il segretario rappresenta l'Associazione in assenza del Presidente o del Vicepresidente e ha i compiti che a titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito riassumiamo:

 

-         promuove l'azione dell'associazione coordinandone il lavoro in funzione agli scopi sociali, e prende i contatti con gli enti che si rivolgono all'Associazione, coordina gli incarichi dei corsi che saranno effettuati in rispetto agli scopi statutari;

 

-         provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

 

-          provvede al disbrigo della corrispondenza;

 

-         è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

 

-         predispone, in collaborazione con il Tesoriere, lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;

 

-         provvede con il Tesoriere alla tenuta dei registri, della contabilità dell'Associazione e alla conservazione della relativa documentazione;

 

-         provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il pagamento dei dipendenti e comunque delle spese ricorrenti, essendo demandato alla gestione della cassa;

 

-         è a capo del personale.

 

 

 

Art. 12 - Tesoriere

 

 

  1. Il Tesoriere ha la responsabilità contabile dell'Associazione e potrà essere nominato anche tra soggetti non soci dell'Associazione stessa.
  2. Sentito il parere del Consiglio Direttivo, con l'aiuto del Segretario, il tesoriere formula il bilancio preventivo e redige il bilancio consuntivo dell'Associazione da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.
  3. Il Tesoriere deve garantire che i mezzi economici della Associazione siano usati esclusivamente per le attività consentite dallo statuto.
  4. Il Tesoriere può nominare altri firmatari sui conti intestati all'Associazione.
  5. Per le spese di ordinaria amministrazione il Tesoriere agisce autonomamente; per le spese urgenti agisce previa autorizzazione del Presidente; tutte le altre spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere si avvale per le presenti operazioni della collaborazione del Segretario.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno finanziario si intenderà concluso al 31 dicembre 2002.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro 30 (trenta) giorni precedenti la seduta per essere consultati da ogni associato.

 

 

 

Art. 13 - Collegio dei revisori dei conti

 

 

 

Qualora la Assemblea dei soci ne ravvisi la opportunità, potrà nominare il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre effettivi in carica per quattro anni; il collegio elegge nel suo seno il Presidente.

 

1. Il Collegio dei Revisori dei conti dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi dell'Associazione oppure su segnalazione anche di un solo socio effettuata per iscritto e firmata.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

 

4.I Il Collegio dei Revisori dei conti può, su invito del Segretario partecipare senza diritto di voto ai lavori del Consiglio Direttivo.
5. Ai Revisori dei conti non è dovuto alcun compenso.

 

Art. 14 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di tre soci eletti in Assemblea dei soci. 2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 (quattro) anni.

 

3. Il Collegio dei Probiviri decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. 2.

 

4. La decisione del Collegio dei Probiviri avrà effetto di accordo direttamente tra le parti.

Art. 15 - Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate, per non più di tre mandati consecutivi.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo

 

scadere del quadriennio medesimo.

Art. 16 - Risorse economiche

 


1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

 

- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

 

2. Tutte le operazioni descritte dagli scopi associativi (corsi, consulenze, pubblicazioni, ecc...) che per decisione del Consiglio Direttivo sono svolte al pagamento.
3. I fondi della Associazione sono depositati presso le Banche stabilite dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente, del Tesoriere, salvo quanto previsto dal presente statuto.

 

5. Il fondo per le spese correnti a disposizione del Segretario, è costituito dal Tesoriere, il Segretario provvederà a contabilizzare i movimenti di cassa.

Art. 17 - Quota sociale

1. La tassa d'ingresso e la quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle votazioni delle riunioni dell'Assemblea ne'prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 


Art. 18 - Attività commerciale

 

 

 

1.      L'Associazione, qualora per raggiungere gli scopi e le finalità associative svolga attività marginale di carattere commerciale, necessiterà di partita IVA per effettuare fatturazione dei servizi svolti verso terzi sia soci che non, e la richiederà all'ufficio Iva competente per giurisdizione.

 

2. Le operazioni commerciali non dovranno essere finalizzate a produrre utili, le plusvalenze eventualmente risultanti dovranno essere investite nell'anno sociale successivo in attività promozionali o di miglioramenti dei beni mobili associativi.

 

Art. 19 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e gli utili delle operazioni commerciali svolte secondo gli scopi sociali.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

 

Art. 20 - Modifiche allo statuto

1. Le modifiche al presente statuto potranno essere attuate in seno all'Assemblea. Le proposte di cambiamento dovranno essere sottoposte al Consiglio Direttivo da uno degli Organi o da almeno cinque soci almeno tre settimane prima della convocazione dell'Assemblea destinata a discuterle. La votazione sulle modifiche allo statuto sarà effettuata durante l'Assemblea. Per approvare le modifiche allo statuto è necessario il voto favorevole dei tre quinti dei soci intervenuti in proprio o per delega.

 


Art. 21 - Scioglimento

 

 

 

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n. 662.
Lo scioglimento dell'Associazione può altresì avvenire qualora non si svolga l'assemblea dei soci per tre anni consecutivi; in tal caso sarà compito dell'ultimo Presidente eletto e del suo Consiglio Direttivo provvedere alla devoluzione dell'eventuale patrimonio come detto nel precedente comma.

 

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Art. 22 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.